1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro annui:
a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;
b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;
c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;
d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;
e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto
1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dai contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.