PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per l'estirpazione e il reimpianto degli alberi di agrumi colpiti dal virus della tristezza (Citrus Tristeza Virus) situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1996, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, a cura delle regioni territorialmente competenti, contributi in conto capitale fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di 5 milioni di euro annui:

          a) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase improduttiva;

          b) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase di incremento di produzione;

          c) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 30.987,41 per ettaro, nella fase stazionaria;

          d) euro 38,73 per albero, con un massimo di euro 15.493,70 per ettaro, nella fase di invecchiamento;

          e) euro 5,16 per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

      2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.
      3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto

 

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su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.
      4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.

Art. 2.

      1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1 della presente legge, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dai contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.